Con il regolamento numero 1056 del 15 luglio 2020, richiamando la vitale importanza per la crescita la competitività dell’economia dell’Unione Europea, il funzionamento del mercato interno e la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell’Unione, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea ha predisposto un regolamento utile a definire il quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto delle merci nel territorio comunitario.
Gli obiettivi del Regolamento 1056
Tale Regolamento presenta come obiettivo quello di:
- fissare le condizioni secondo le quali le autorità competenti sono tenuti ad accettare le informazioni regolamentari in messe a disposizione in formato elettronico degli operatori economici interessati;
- puntualizzare le norme relative alla prestazione di servizi che consentono di mettere le informazioni regolamentari e disposizione delle autorità competenti in formato elettronico da parte dei medesimi operatori.
Il campo di applicazione del regolamento
Posizione comunitaria precisa che il campo di applicazione del regolamento trasporti di merci interessate dalle prescrizioni riportate nel regolamento sulle spedizioni transfrontaliere ovvero il nuovo regolamento numero 1013 del 2006, applicando la regolamentazione sui documenti di accompagnamento delle spedizioni transfrontaliere sottoposte a notifica e autorizzazione preventiva scritta alle informazioni obbligatorie per spedizione soggette ad obblighi generali di informazioni inoltre le novità in tema di dematerializzazione della documentazione interesseranno tutto l’insieme dei documenti previsti dalla normativa sul trasporto delle merci pericolose su strada su ferro e su nave ovvero stabilite rispettivamente dagli accordi ADR, RID, e ADN.
Per approfondimenti
Per maggiori informazioni, è possibile consultare qui il Regolamento