In rampa di lancio un aggiornamento delle linee guida sull’end of waste, prodotte dal sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA). Un atto dovuto dalle novità normative introdotte sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), che prevedono un sistema di controlli ex post sugli impianti autorizzati “caso per caso” dalle Regioni o dalle Province, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, che avrà un importante ruolo di garanzia.
La modificazione del quadro normativo
Alla base della predisposizione della nuova documentazione, in pubblicazione da qui a breve, la mutazione del quadro normativo di riferimento, che ha indotto alla revisione delle suddette linee guida (n. 23/2020, approvate con delibera SNPA 6 febbraio 2020, per l’applicazione della disciplina end of waste), approvato con Delibera del Consiglio Nazionale SNPA n. 156 del 23 febbraio 2022.
La revisione tiene conto innanzitutto delle nuove norme fissate con il DL n. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”), con il quale si introduce, nell’iter autorizzativo, un parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra Arpa, dall’altro abroga la procedura secondo la quale è necessario un iter di valutazione degli esiti dell’attività di controllo da parte del Mite e dell’Autorità competente, cosi come le tempistiche di conclusione del procedimento di controllo e di invio degli esiti dell’attività ispettiva
Oltre a questo, come evidenziato da SNPA, in relazione agli effetti della L n. 128/2019, un considerevole numero di impianti di recupero ha visto sbloccarsi l’iter autorizzativo, per svolgere l’attività di recupero di rifiuti finalizzata all’ottenimento di end of waste[1].
La nuova norma consente adesso alle Autorità competenti di individuare, caso per caso, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle quattro condizioni individuate anche dalla norma comunitaria[2].
D’altro canto, la norma istituisce un sistema di controlli ex post sugli impianti autorizzati “caso per caso” attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente (di seguito SNPA).
Tale nuova competenza, da una parte riconosce al sistema un importante ruolo di garanzia della corretta applicazione della norma, dall’altra rappresenta un impegno e una sfida per il SNPA, sia per il numero di controlli da effettuare e per risorse da impiegare su tutto il territorio nazionale, che per la complessità tecnica dei controlli stessi.
Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale previsti dalla norma, viene aggiornato il documento.
Supportare il sistema Agenziale nello svolgimento dei controlli
Il documento si pone come obiettivo quello di chiarire, da parte del Sistema Agenziale, in merito a quali debbano essere elementi e criteri per la realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero come materia dei rifiuti, al fine di consentirne la trasformazione in materie prime seconde, per dotarlo di un approccio condiviso ed omogeneo sia in fase istruttoria, nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni, che in fase di controllo.
Nella revisione viene ora considerato, in maniera olistica, l’insieme delle fasi riguardanti il processo di recupero sia per l’attività istruttoria che per quella di controllo partendo dagli elementi di valutazione dei rifiuti in entrata all’impianto, del processo di recupero/riciclaggio ed infine dei prodotti in uscita.
[1] Con il precedente intervento normativo di modifica dell’art. 184 ter (avvenuto con la legge 14 giugno 2019, n. 44 di conversione in legge del Dl 32/2019, cd. “Sblocca cantieri”), se da un lato si erano manifestate talune semplificazioni, dall’altro, modificando il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) a tale articolo, aveva subordinato il rilascio delle autorizzazioni al rispetto dei criteri indicati nei decreti ministeriali relativi al recupero dei rifiuti in procedura semplificata (DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005), ovvero riconducendo il set normativo a quello del passato, con tutto quello che può conseguire in termini di approvazione dell’autorizzazione all’impianto.
[2] La normativa interna ha anticipato il recepimento c.d. “circular economy package”.
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