Con una sentenza del 14 Marzo 2022, la Corte di Cassazione stabilisce un significativo principio riguardanti la responsabilità amministrativa legata alla commissione delle fattispecie sanzionate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
La sentenza
Con la sentenza n. 8425 del 14 marzo 2022, n. 8425, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad intervenire sul tema della responsabilità amministrativa introdotta nel 2001 con il noto decreto legislativo n. 231.
Come noto, la possibilità di essere esonerato da essa è legata all’efficace introduzione di un modello organizzativo realizzato a tale scopo, ed avente talune caratteristiche che consentano di evitare un addossamento in capo all’Ente di tale responsabilità
Il caso
Nel caso in esame la Corte statuisce il principio secondo il quale le sanzioni, in caso di commissione delle fattispecie di reato sanzionate con il Decreto, vengono ridotte, qualora commesse da soggetti in posizione apicale o loro sottoposti, se venga adottato, in modo tempestivo, il modello organizzativo 231 (MOG 231)
Il fatto
La fattispecie a rischio è venuta a determinarsi è quella relativa al reato presupposto commesso a suo interesse o vantaggio ex art. 25-septies, c. 3, relativo a lesioni colpose provocate al lavoratore per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, secondo l’art. 12 del Decreto 231, consente al Giudice di ridurre la sanzione irrogata all’Ente da un terzo alla metà, qualora vengano soddisfatte precise condizioni, con particolare riferimento a:
- adozione e implementazione del Modello
- Idoneità dello stesso a prevenire reati della specie di quello verificatosi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Questo significa che il potere esimente del modello è realizzato qualora l’Ente dimostri che si è attivato “tempestivamente”, rendendo operativo il modello organizzativo entro il termine previsto dalla norma.
Nel caso di specie il Tribunale aveva rigettato, rispettando il dettato normativo, la richiesta di riduzione della pena comminata, rilevando come il MOG 231, in realtà, non fosse effettivamente operativo.
Ad ogni buon conto, la produzione di tale modello offerta alla Corte era intervenuta oltre il termine perentorio fissato dalla norma.
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