Con il recepimento veniva previsto un meccanismo di autorizzazione in forma semplificata mediante segnalazione certificata di inizio di attività per l’operazione di Preparazione per il riutilizzo (PPR). A tal proposito, i termini per la presentazione del Regolamento ministeriale destinato a fissare le condizioni sono scaduti lo scorso 25 novembre.
Il contenuto dell’art. 214-ter
Con il recepimento del circular economy package viene introdotto, negli articoli di alla parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), vengono fissate le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.
In particolare, si richiede una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA, ex art. 19, L. n. 241/1990).
Successivamente, entro 60 gg dalla data di entrata in vigore (26 Settembre 2020), mediante Decreto emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere definite le modalita’ operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché’ le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Si rimane quindi in attesa di questa significativa novità, che potrebbe rilanciare la modalità di recupero, introdotta in Italia con il D.Lgs. n. 205/2010, a seguito del precedente recepimento della Direttiva n. 98 del 2008, e collocata, dopo l’attività di prevenzione, fra le operazioni di recupero, nella c.d. “gerarchia dei rifiuti”.
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