Lo scorso 25 Marzo il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento avente ad oggetto l’algoritmo di calcolo per il prelievo associato alla plastic tax, facendo seguito dalla Direttiva rilasciata lo scorso dicembre.
Il tema
Ci siamo. La plastic tax di matrice comunitaria sta per entrare nel vivo, con l’approvazione delle metodiche di calcolo della tassa sulla plastica, stabilita a livello comunitario con la decisione del Consiglio n. 2020/2053 (UE-Euratom). Vediamo cosa è successo in Italia e nella Comunità europea sul punto.
La plastic tax interna
Di cosa si tratta
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto una tassa sulla plastica, finalizzata a disincentivare l’uso dei prodotti in plastica monouso, per conservare qualità e quantità delle matrici ambientali.
Da un lato è apprezzabile l’intento dell’esecutivo in tal senso; dall’altro, gli Operatori del settore prevedono un forte aggravio dei costi a loro danno, consistendo questa in 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica.
Vengono inoltre prescritte sanzioni in caso di mancato e ritardato pagamento dell’imposta, laddove, per i comportamenti virtuosi, è previsto un credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico, mirato alla produzione di manufatti compostabili.
Da ultimo si segnala che l’aggravio di spesa potrebbe ripercuotersi anche sui consumatori dei prodotti, che potrebbero aumentare di prezzo finale.
Quando entrerà in vigore
Con la legge di bilancio 2021 viene posticipato il termine per l’entrata in vigore della Tassa, ora fissato al 1° luglio 2021.
Si segnala, tuttavia, che dovranno essere approvati i provvedimenti affidati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di stabilire il quadro complessivo delle modalità di attuazione dell’imposta e dell’interscambio delle informazioni con l’Agenzia delle Entrate.
La plastic tax comunitaria
Anche l’Europa ha agito sul fronte della tassazione dei prodotti plastici. In particolare, il 14 dicembre 2020 è stata approvata la Decisione 2020/2053/Ue con cui viene previsto, dal successivo 1° gennaio 2021, l’applicazione di una tassa, pari a 0,80 centesimi per ogni kg di plastica non riciclata, denominata “plastic tax”, che viene basata sulla capacità di gestione dei rifiuti degli Stati membri.
Peraltro, l’entrata in vigore è differita a partire dal 1° giorno del 1° mese successivo al ricevimento, da parte dell’UE dell’ultima notifica da parte degli Stati membri dell’espletamento delle procedure per l’adozione della decisione.
Viene data la possibilità ad alcuni Stati membri di applicare una riduzione forfettaria annua. Ad esempio, per il nostro Paese, il forfait è pari a 184 milioni di euro.
La ratifica della decisione è attualmente in corso e, al 18 marzo 2021, 13 paesi Ue su 27 hanno concluso il processo di ratifica.
L’Italia ha ratificato la decisione con l’articolo 21 del Dl 183/2020 convertito dalla legge 21 2021 (“Decreto Milleproroghe 2021”).
Le metodiche di calcolo
Gli stati membri, secondo la Direttiva, si impegnano a fornire i dati relativi agli imballaggi plastici e al loro riciclo, che vengono pubblicati poi sul sito internet di Eurostat.
Il Consiglio europeo non ha stabilito regolamentazione sui metodi adottati per far fronte a questa imposta che sono quindi a discrezione dei singoli stati: dunque i singoli paesi sono liberi di adottare approcci diversi potendo anche provare a recuperare la quota versata per la platic tax attraverso varie parti della filiera, ciò potrebbe portare a differenze normative.
Il metodo di calcolo proposto dal Parlamento UE
Come sopra anticipato, il Parlamento europeo ha approvato, con modificazioni, la proposta di regolamento, ricevuta dal Consiglio UE, utile al calcolo del prelievo: la proposta trae spunto dalla decisione Consiglio (la 2020/2053/Ue), che ha disciplinato le “risorse proprie” dell’Ue (dazi e altri prelievi, una sorta di “tasse” proprie dell’Unione europea) tra cui appunto un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro, i cui importi vengono versati all’Unione dai singoli Stati.
Si tratta di stabilire le norme di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
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