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Novità in arrivo a riguardo della disciplina sugli assimilati

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Lo scorso 6 maggio 2021 il Senato ha provveduto ad approvare il disegno di legge (conversione del DL n. 41/2021, c.d. “sostegni”), che interviene sulla possibilità, da parte dei Produttori di rifiuti, di optare tra il conferimento al circuito pubblico di raccolta dei propri assimilati agli urbani, e l’invio agli impianti di recupero per almeno 5 anni (v. art. 238, Dlgs. N. 152/2006).

Gli interventi del Legislatore

Si tratta del secondo intervento del Legislatore dopo quello avuto con il DL n. 41/2021 (con cui, all’articolo 30, c.5): ora gli Operatori che producono “speciali”, che non intendono conferire i propri rifiuti presso il circuito di raccolta (avvalendosi della possibilita’ offerta dall’art. 238, TUA), che deve essere comunicata al Comune o al gestore del servizio, può essere fatta, per il solo anno 2021, entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Invece, a regime, la data è quella del 30 giugno, di ogni anno, sempre con effetti dal gennaio dell’anno successivo.

La scelta per il privato comporta il venir meno per queste utenze del pagamento della parte variabile della Tari (per quei rifiuti che si dimostra avere avviato a recupero).

Conferma della data del 30/6/2021 per i Comuni per i regolamenti e tariffe Tari.

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