Giuseppe Conte ha firmato lo scorso mercoledì 11 marzo un nuovo Dpcm recante “ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, a differenza delle precedenti, interessa l’intero territorio nazionale e riprende, superandole, le prescrizioni individuate dai disposti emanati nei giorni scorsi, valide fino al 25 marzo prossimo.
a che punto ci troviamo?
Il Decreto viene pubblicato considerato, tra le altre cose, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale “rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”.
Le disposizioni
Il Decreto viene formato da due articoli e altrettanti allegati. Le prescrizioni richiedono quanto segue.
Attività sospese
Con l’art. 1 (“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, viene ordinata la sospensione delle seguenti attività:
Attività | Eccezioni |
attività commerciali al dettaglio, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, | attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (di seguito elencate) purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività |
Mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta | attività dirette alla vendita di soli generi alimentari |
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) | mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro |
servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) | servizi alla persona individuate nell’allegato 2 (di seguito elencate) |
Attività consentite
Viene invece consentito l’esercizio delle seguenti attività:
- edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Le prerogative delle Regioni
Con il DPCM si chiarisce che il Presidente della Regione, con ordinanza (ex art. 3, c.2, DL n. 6/2020) può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Le prerogative del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
Fermo restando quanto disposto dal DPCM 8 Marzo u.s. (clicca qui), ovvero:
“e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)” (art. 1, c. 1, lett. e)) |
e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni:
- assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi (ex. artt. 18 a 23 L. n. 81/2017)
- individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Le raccomandazioni del Governo su attività produttive e professionali
Con il DPCM in esame, il Governo fornisce anche “raccomandazioni” relative alle modalità di svolgimento delle attività produttive e alle attività professionali. Si raccomanda che queste debbano essere svolte in modo tale che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Lo smart working
Il Governo invita, per tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di “lavoro agile”.
I punti vendita al dettaglio di cui è consentito l’esercizio
Viene consentita l’attività di “commercio al dettaglio”, ed in particolare di “vendita di generi alimentari e di prima necessità” (allegato 1), quella effettuata presso:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
I servizi alla persona consentiti
Viene consentito lo svolgimento dei seguenti “servizi alla persona” (Allegato 2):
- Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Coronavirus: gli atti disposti dal Governo
Viene qui riportata una breve cronistoria degli atti normativi predisposti dal Governo dal 23 febbraio u.s. in avanti:
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”.
Le misure di primo intervento di ICE
A seguito dell’epidemia causata dal virus COVID-19, il Ministero degli Affari Esteri ha rilasciato alcune misure utili a supportare le imprese nel momento emergenziale, e l’ICE-Agenzia ha deliberato le misure di primo intervento
Le misure di primo intervento dell’ICE
Le misure di primo intervento previste sono:
- ampliamento dell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri a partire dal 1° aprile 2020 a tutte le imprese con un numero di dipendenti fino a 100 unità;
- annullamento delle quote di adesione già fatturate dall’ICE-Agenzia alle imprese per la partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop, ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo;
- rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte: tetto massimo pari a Euro 6.000 a impresa, per i settori agroalimentare e beni di consumo; tetto massimo pari a Euro 10.000 a impresa, per quelle del comparto beni strumentali;
- gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’ICE-Agenzia (fiere, mostre autonome,) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile;
- per le altre attività quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della partecipazione a titolo gratuito a tutte le imprese, limitatamente a una ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.