In adempimento alle prescrizioni legilslative, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente ha rilasciato un aggiornamento delle Linee Guida (LG) per lo svolgimento delle attività di monitoraggio di eventuali effetti derivanti dallo scarico in mare delle acque di produzione, realizzate per la prima volta nel 2009. Vediamo le principali evidenze.
Cosa richiede la normativa
ISPRA ha rilasciato la documentazione in risposta ad un adempimento richiesto dal Legislatore.
In particolare, esso prevede che le società impegnate nel processo di estrazione di gas e petrolio nei mari italiani debbano attuare il monitoraggio dell’ambiente marino al fine di verificare eventuali effetti derivanti dallo scarico in mare delle acque di produzione (PW).
E, a tale scopo, tali attività sono regolamentate dal D. Lgs. 152/2006 (art.104) e le Linee Guida sono state redatte da un gruppo di lavoro dell’ISPRA, su incarico del Ministro dell’Ambiente (ora MITE).
Il contenuto delle Linee guida
Le Linee Guida contengono le specifiche su come svolgere le suddette attività di monitoraggio.
In dettaglio esse illustrano quali parametri devono essere analizzati nella colonna d’acqua, nei sedimenti e nel biota, e quali metodi devono essere utilizzati, oltre che fornire i file template per l’inserimento dei dati raccolti (data entry). Infine, nelle Linee Guida sono indicati quali parametri devono essere analizzati nelle acque di produzione e quali saggi ecotossicologici devono essere eseguiti per alcune sostanze chimiche (additivi) presenti in esse (es. dietilen glicole, DEG).
L’obbligo a carico delle Aziende interessate
La normativa vigente richiede che, ai fini del rilascio da parte del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), dell’autorizzazione allo scarico diretto in mare delle acque di strato (acque di produzione) derivanti da attività di estrazione di idrocarburi, la Società richiedente deve presentare all’Amministrazione un Piano di Monitoraggio volto a verificare “l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici”.
Ebbene, le Linee guida, giunte alla terza redazione (dopo quelle del 2004, e del 2009, andando ad integrare, ed approfondire queste, a seguito della valutazione dei risultati osservati nei primi anni delle attività di monitoraggio nonché a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/06), consentono di individuare le indicazioni relative ai requisiti minimi delle performance analitiche richieste per una corretta attuazione dei suddetti piani di monitoraggio che consenta l’utilizzabilità e la comparabilità nel tempo dei dati ottenuti.
La struttura del documento
In altri termini esse danno le indicazioni necessarie all’elaborazione dei Piani di Monitoraggio.
La struttura, a tal fine, conservando la sezione dedicata alla descrizione delle informazioni generali necessarie in sede istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al citato art. 104 del D.Lgs. 152/06, viene articolate in queste sezioni.
A: supporto alla compilazione
Questa sezione, suddivisa in due parti, è riferita alla compilazione dei documenti ed alla presentazione delle informazioni tecniche necessarie ai fini della redazione del Piano di Monitoraggio:
- Sezione A-I: Generalità e ambiti di applicazione;
- Sezione A-II: Informazioni generali da presentare relative alla piattaforma oggetto del Piano.
B: redazione del piano
Questa sezione descrive gli obiettivi prefissati dal Piano di Monitoraggio, quale strumento di controllo dei potenziali effetti indotti dallo scarico a mare delle acque di strato.
Specifica le informazioni tecniche minime indispensabili per la definizione della zona di indagine, delle strategie di campionamento e dei parametri da determinare.
Fornisce, inoltre, indicazioni dettagliate per l’elaborazione e per lo svolgimento del Piano di Monitoraggio in due diverse tipologie di situazione (Sezione B-I; Sezione B-II):
Sezione B-I
In merito al Piano di Monitoraggio, vengono fornite le indicazioni relative a:
- Piattaforme che prevedono lo scarico diretto a mare delle acque di strato (art.104, comma 5 e 7 D.lgs. 152/06);
- Piattaforme che prevedono lo scarico in unità geologiche profonde e lo scarico diretto a mare per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi (art.104, comma 6a D.lgs. 152/06).
Sezione B-II
In merito al Piano di Monitoraggio, vengono fornite le indicazioni relative a:
- Piattaforme che hanno temporaneamente interrotto lo scarico ma per le quali l’autorizzazione allo scarico delle acque di strato è ancora vigente (art.104, comma 5 e 7 D.lgs. 152/06);
- Piattaforme autorizzate allo scarico in unità geologiche profonde e autorizzate allo scarico diretto a mare per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto d’iniezione o di re-iniezione.
Negli allegati vengono riportati i modelli e le schede fac-simile da seguire e compilare per la raccolta e la presentazione delle informazioni tecniche che accompagnano la richiesta di autorizzazione
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