Con una sentenza del TAR della Regione Calabria, ha statuito che non è illegittima la nomina della Commissione di gara per tutti i lotti della procedura di gara.
[1] ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241; 12 gennaio 2017, n. 52; 12 febbraio 2020, n. 1070 [2] Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52
Il ricorso
Con una sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/10/2021, n.1717 viene dichiarato inammissibile il ricorso di un’Azienda che aveva evidenziato l’illegittimità dell’atto di nomina della Commissione di gara per tutti i lotti della procedura di gara.Le motivazioni alla base del respingimento
La Corte ha stabilito che, sotto il distinto profilo, e in conformità a quanto già da essa sostenuto in analoga controversia, ha ritenuto impossibile condividere la tesi, sostenuta dalla ricorrente, di unitarietà della procedura d’evidenza pubblica indetta dalla Regione né l’asserita incidenza sui lotti interessati , sul lotto n. 8, del giudicato formatosi sul lotto n. 3 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 1438). Il fondamento giuridico sta nel fatto che, jus receptum, un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione[1]. Pertanto, il TAR stabilisce che una pluralità di gare non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice, giacché “l’indizione di una gara suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento”[2]. Il tribunale richiama anche l’art. 120, c. 11-bis, c.p.a., il quale pone limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi rispetto a più lotti al solo caso in cui vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto della procedura. La norma impone, a contrario, di considerare l’impugnazione promossa separatamente come autonoma e indipendente dall’esito dei gravami relativi a distinti lotti. A diverse conclusioni non conducono le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2865/2020 e 3135/2020 citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva. Queste pronunce, comunque isolate, hanno affermato l’eccezionale unicità della gara articolata in lotti in presenza di alcuni elementi unificanti, quivi assenti: la limitazione di un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo offerente; la previsione che le offerte per più lotti messi a gara devono essere presentate nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I., con la medesima composizione; l’identità, per tutti i lotti, delle modalità di prestazione del servizio e delle prestazioni richieste; l’integrazione telematica riferita all’esecuzione di tutti gli adempimenti negoziali conseguenti. Inoltre, il richiamo alle sentenze è inconferente rispetto al tema dell’estensione del giudicato, giacché l’unicità della procedura in tali casi è stata affermata al solo fine di ritenere l’obbligo di partecipazione nella stessa forma (individuale o associata) e composizione (in caso di R.T.I.) riferibile all’intera gara aggregata e di dichiarare la legittimità dei provvedimenti di esclusione delle imprese che non l’avevano rispettato. Alla distinzione procedimentale delle operazioni espletate per ciascun lotto si associa, inevitabilmente, la separazione delle varie aggiudicazioni, ciascuna costituente un provvedimento autonomo e indipendente dalla sorte degli altri. Ne discende, perciò, l’onere del singolo concorrente di impugnare tempestivamente (e, di regola, separatamente ex art. 120, comma 11-bis c.p.a.) il provvedimento di aggiudicazione lesivo e di formulare, rispetto ad esso, tutte le censure necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, quand’anche incentrate sull’illegittimità di un atto endoprocedimentale comune a tutti i lotti, come l’atto di nomina della Commissione giudicatrice. In altri termini, affinché l’illegittimità dell’atto endoprocedimentale possa incidere in via derivata sulla singola aggiudicazione, è imprescindibile che lo specifico profilo d’invalidità sia dedotto nel ricorso, pena l’inoppugnabilità del provvedimento. Ebbene, tale onere non è stato soddisfatto dalla ricorrente, cosicché essa è quindi decaduta dalla possibilità di avanzare ora le predette censure, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 8.[1] ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241; 12 gennaio 2017, n. 52; 12 febbraio 2020, n. 1070 [2] Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52
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