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Convertito il DL “Genova”: limiti più severi per le sostanze nei fanghi da potabilizzazione

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In tempi recenti abbiamo assistito ad un contrasto tra Tribunale Amministrativo Regionale di Milano e la Regione Lombardia, a riguardo del legale utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Con la conversione del DL n.109/2018 Decreto Genova (e altre emergenze), entrato in vigore dal 29 settembre nella L. n. 130 del 16 Novembre[1], è possibile oggi fare il punto della situazione su una questione oramai in sospeso da parecchio tempo.

Innanzitutto, andiamo a definire la natura dei fanghi: rifiuto o non rifiuto?

I fanghi trovano una chiara definizione nel nostro ordinamento all’interno del D.Lgs. n. 92 del 1992, dove, all’art. 2, vengono definiti come “i residui derivanti dai processi di depurazione”, aventi per oggetto diverse tipologie di acque reflue, con riferimento a quelle che provengono esclusivamente da insediamenti civili, da insediamenti civili e produttivi, oppure ed esclusivamente da insediamenti produttivi. Pertanto, il Legislatore, con questo intervento, ha chiarito che vengono inclusi nella categoria anche le componenti solide originate dal trattamento presso depuratori cui pervengono fognature che collettano scarichi misti da insediamenti industriali ed artigianali, e non dai soli insediamenti civili.

L’importanza,  circa la qualificazione o meno di “rifiuto”, sorge in relazione al possibile utilizzo dei fanghi così originati nel settore agricolo in qualità di ammendanti che, in relazione al loro contenuto di sostanze organiche possono assolvere al ruolo di fertilizzanti in luogo di un semplice (e costoso) smaltimento come rifiuto. Allo stesso tempo è possibile, in relazione alla possibile presenza in essa di composti organici nocivi e metalli pesanti, si rende necessario che la loro qualità sia costantemente assicurata da controlli e analisi.

Pertanto, come deve essere considerato un fango da potabilizzazione? Ebbene, in punta di diritto, a seguito dell’attività in oggetto, devono essere qualificati come rifiuti, e come tali assoggettati alle prescrizioni contenute nella parte IV del TUA (D.Lgs. n. 152/2006).

La sentenza del TAR Lombardia del Luglio 2018.

Senonchè, in tempi recenti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, è intervenuto, con propria sentenza sulla questione.

Con la n. 1782 del 20 luglio 2018 il TAR si è allineato a quanto espresso dalla Corte di cassazione in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, per cui l’uso agronomico presuppone che il fango rispetti i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato e quindi anche quelli previsti dalla Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5, al titolo 5, parte 4, d.lgs. n. 152 del 2006.

Il Tribunale è intervenuto in risposta ad una delibera della Giunta regionale della Lombardia che, in precedenza, aveva innalzato i valori limite delle concentrazioni di idrocarburi e fenoli, fissandoli sopra i limiti di cui alla tabella in esame, con l’obiettivo di consentire, a tutte le Regioni italiane, di fissare i valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), solamente per indicare livelli di concentrazione più stringenti ed assicurare correlati livelli di tutela più elevati rispetto a quelli standard – applicabili all’intero territorio nazionale – individuati dalla normativa statale.

La decisione del tribunale ha così originato una crisi del sistema di depurazione delle acque in Lombardia, per cui le Aziende che trattano i fanghi hanno cominciato a non accogliere più il materiale dai depuratori, determinato lo stoccaggio, a livello aggregato, di circa 3mila tonnellate di fanghi a settimana.

L’impugnazione della Regione Lombardia.

In reazione a quanto operato, la Regione Lombardia, mediante opportuna delibera di Giunta, ha deciso di impugnare la sentenza del TAR, richiedendone la sospensione presso il Consiglio di Stato, poiché essa annullava talune parti di una sua precedente delibera (la n.7076 del 2017), che stabiliva i parametri di alcune componenti contenute nei fanghi per il loro utilizzo in agricoltura, contemporaneamente avviando un confronto con le parti sociali (soggetti coinvolti nel trattamento dei fanghi, i gestori degli inceneritori lombardi e i responsabili dei depuratori lombardi) e richiesto una decretazione al Ministero dell’Ambiente, tale da risolvere la situazione di stallo venutasi a creare.

Il c.d. “Decreto Emergenze”.

Da ultimo nella vicenda è intervenuto il Governo, che, con il DL n.109/2018 (c.d. “Decreto Emergenze” o “Genova”), emanato il 29 settembre scorso, che è stato convertito pienamente nella L. n. 130 del 16 Novembre, che recepisce, appunto, per intero, il contenuto dell’art. 41.

Con esso si stabilisce che, in attesa di una revisione organica e attesa della normativa vigente, si applicano, per l’utilizzo dei fanghi di potabilizzazione in agricoltura, i limiti previsti dal D.Lgs. n. 99 del 1992 (Allegato IB)

La Legge di Conversione al Decreto legge Genova modifica le eccezioni all’imposizione del limite, che riguarda la concentrazione in peso di alcune sostanze[2] che, potenzialmente, possono essere contenute in essi, ed in particolare per  idrocarburi (C10-C40): =1.000 (mg/kg tal quale), il cui limite da rispettare, di 1000 mg/kg tal quale: questo limite, chiarisce il Decreto “Genova” anche alla luce della Legge di Conversione, si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Si tratta, di fatto di aggiunta di quanto già specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 (e successive modificazioni ed integrazioni).

In sostanza, per alcune di queste sostanze vengono introdotti limiti più stringenti, per altre introdotte ex-novo.

[1] Pubblicato in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269.

[2] Cromo VI: <2 (mg/kg SS); Berillio: =2 (mg/kg SS); Toluene: =100 (mg/kg SS); Arsenico: <20 (mg/kg SS); idrocarburi policiclici aromatici (IPA): sommatoria degli IPA elencati nella tabella, Allegato 5, titolo V, parte IV del TUA=6 (mg/kg SS); policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF): PCDD/PCDF + PCB DL =25 (ng WHO-TEQ/kg SS); policlorobifenili (PCB): =0,8 (mg/kg SS); selenio: =10 (mg/kg SS); cromo totale: <200 (mg/kg SS); PCDD/PCDF + PCB DL: controllo analitico almeno una volta all’anno.