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Chiarimenti su generiche colture di II raccolto e provenienza biomasse

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Nel caso di interventi di potenziamento realizzati ai sensi della Legge 145/2018 su impianti a biogas incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016, è possibile impiegare generiche colture
la condizione sulla provenienza delle biomasse impiegate? Si deve applicare a tutta la biomassa in alimentazione all’impianto o può applicarsi alla sola quota parte di produzione di energia ascrivibile all’intervento di potenziamento?

Le domande

Nel caso di interventi di potenziamento realizzati ai sensi della Legge 145/2018 su impianti a biogas incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016:

è possibile impiegare generiche colture di secondo raccolto introdotte dal comma 954 della suddetta Legge, anche se non previste dalla Tabella 1-B dell’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016?
la condizione sulla provenienza delle biomasse impiegate, introdotta dalla Legge 145/2018, ovverosia che devono provenire esclusivamente dall’azienda agricola realizzatrice si deve applicare a tutta la biomassa in alimentazione all’impianto o può applicarsi alla sola quota parte di produzione di energia ascrivibile all’intervento di potenziamento?

Le risposte

Nel quesito si ipotizza un unico impianto oggetto di due categorie d’intervento distinte, “nuova costruzione” e “potenziamento”, incentivate ai sensi di due norme (un DM e una Legge) che prevedono differenti requisiti ai fini dell’accesso e del mantenimento degli incentivi.

Per consentire l’incentivazione con entrambe le norme in argomento, per via logica è necessario il rispetto dei requisiti previsti da entrambe; pertanto:

  • in relazione al punto 1) si rappresenta che possono essere impiegate esclusivamente le colture di secondo raccolto ricomprese nell’elenco dei prodotti contenuto nella Tabella 1-B dell’Allegato 1 al DM 23 giugno 2016, da considerarsi esaustivo ai sensi dell’art.23, comma 1, del medesimo Decreto, e autorizzate dall’Ente competente; diversamente infatti, l’impianto non rispetterebbe i requisiti previsti dal DM 23 giugno 2016;
  • in relazione al punto 2) si rappresenta che la condizione sulla provenienza esclusiva dall’azienda agricola realizzatrice delle biomasse impiegate si deve applicare a tutta le biomasse in alimentazione all’intero impianto (“nuova costruzione” e “potenziamento”); diversamente infatti, l’impianto non rispetterebbe i requisiti previsti dalla Legge 145/2018.

Si precisa che la modifica del titolo autorizzativo relativa alle matrici di alimentazione interessa l’intero impianto (porzione di impianto incentivata per la “nuova costruzione” e nuova porzione di impianto) e, pertanto, entro 60 giorni dalla data di completamento dell’intervento di “potenziamento”, l’Operatore è tenuto a trasmettere al GSE un’istanza ai sensi delle “Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative). Nell’ambito della corrispondente istruttoria, in conformità a quanto previsto nelle Procedure Operative, il GSE definirà gli eventuali effetti del summenzionato intervento sul Contratto di incentivazione stipulato per la “nuova costruzione”.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del GSE, cliccando qui.

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