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Anche se “indiretto”, il vantaggio procurato dal funzionario in posizione apicale determina responsabilità amministrativa in capo all’Ente

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Con la sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad una vicenda riguardante la gestione di un impianto di smaltimento dei rifiuti. In particolare, l’addebito riguardava la corruzione di un pubblico funzionario per l’ampliamento. Viene confermato che anche se non individuato materialmente l’interesse per l’Ente in relazione alla commissione del reato presupposto, comunque rimane palese il vantaggio tratto dall’azione, e la conseguente attribuzione della responsabilità amministrativa all’ente.

Il fatto

Con la sentenza del 23 aprile 2021 n. 15543, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al caso di un pubblico funzionario, condannato per il reato di corruzione, in relazione all’ampliamento della volumetria di un impianto di chiusura del ciclo di vita dei rifiuti.

In particolare, è stato riscontrato il palese vantaggio, anche se non manifesto ed evidente (in relazione al comportamento), che determina/costituisce la fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa attribuita all’ente, derivato dal comportamento corruttivo del pubblico funzionario.

Il principio alla base della Responsabilità amministrativa “231”

In buona sostanza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui la responsabilità amministrativa la persona giuridica per reato presupposto commesso da soggetti in posizione apicale per cui se ne deriva un interesse un vantaggio dalla medesima commissione del reato (possibilità che al contrario andrebbe escluso nel caso in cui il reato venga commesso ma solo nell’esclusivo interesse persone fisiche posizione apicale).

Nel caso in esame, anche se non può essere provato l’effettivo interesse vantato dall’Ente prima che il reato venga attuato, ciononostante il vantaggio può assumere il valore autonomo criterio selettivo ai fini della responsabilità dell’Ente, da cui ne deriva, ai fini della valutazione espressa dalla Corte, che sia sufficiente solamente verificare il vantaggio ottenuto dall’Ente[1].

[1]Purché, appunto, non venga accertato che il reato è stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.

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