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Agenzia delle entrate: con una circolare forniti chiarimenti sui crediti di imposta dei costi del gas

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Aliquote IVA e crediti imposta nel settore gas: questi i temi del chiarimento fornito da una Circolare della Agenzia delle Entrate rilasciata lo scorso 16 Giugno.

Il perimetro oggettivo della circolare

Lo scorso 16 giugno l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 20/2022 contenente i primi chiarimenti che riguardano la fissazione delle aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas.

Le caratteristiche del credito di imposta

Premesso che il decreto Energia aveva introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta (successivamente innalzato al 25% mediante il c.d. “Decreto Aiuti”), sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale, esso:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap.

Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

Come accedere al credito di imposta: perimetro soggettivo

Le imprese possono accedere alla misura qualora abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Entità del credito di imposta

Qualora l’impresa rientri in questo range, spetta ad esse un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.

Il caso delle imprese non “gasivore”

Qualora le imprese non rientrino nella categoria delle “gasivore”, e abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, viene comunque previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.