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MITE: approvate le linee guida sulla classificazione dei rifiuti

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Approvate dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) le linee guida per la classificazione dei rifiuti elaborate dal Sistema nazionale protezione e ricerca ambientale (Snpa).

I destinatari

Destinatari delle Linee sono i produttori, che vengono hanno il compito di classificare i rifiuti ai sensi della normativa vigente. Esse sono state approvate con Decreto Direttoriale n. 47 dello scorso 9 agosto (sulla base di quanto prescritto, dopo il recepimento del Circular Economy Package, avvenuto con il D. Lgs. n. 116/2020, sulla scorta dell’articolo 184, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006, il c.d. TUA), . Esse dovranno essere, di qui in avanti, utilizzati dal soggetto cui è riferibile la produzione del rifiuto, per la corretta attribuzione Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi, e vanno ad integrare quanto già previsto sul punto (e riportato, non a caso, nel documento) dall’Allegato D, Parte IV del TUA, dedicato all’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), dove viene riprodotto l’algoritmo decisionale mediante il quale l’attribuzione dei codici deve essere svolto. In particolare, il decreto in parola approva le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 18 maggio 2021, n. 105 con l’aggiunta di un paragrafo richiesto dalle Regioni – dedicato ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati

La normativa sulla classificazione dei rifiuti

Con le Linee guida si fornisce un utile vademecum per il corretto svolgimento dell’attività di classificazione dei rifiuti, e si chiariscono, innanzitutto, quali debbono essere i principali riferimenti normativi sul punto. Sul piano comunitario, essi vengono costituiti da,
  • Direttiva 2008/98/CE e successive modificazioni
  • Decisione 2000/532/CE (e relative modifiche)
A complemento e/o in via sussidiaria, vengono costituiti, sul piano interno, da:
  • Prescrizioni contenute nella Parte Quarta, TUA (così come modificato a seguito del Recepimento)
Occorre chiarire che il ruolo della normativa è meramente sussidiario: infatti la stessa legislazione interna italia richiama estesamente le definizioni e i criteri contenuti nelle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con particolare riferimento ai regolamenti 2008/1272/CE (regolamento CLP) e 2008/440/CE. I vari atti normativi in materia di classificazione contengono inoltre rimandi ad altre disposizioni. Ad esempio, l’allegato alla decisione 2000/532/CE fa riferimento, nell’ambito della procedura di verifica della pericolosità dei rifiuti in relazione alla presenza di inquinanti organici persistenti (POPs), ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento 2004/850/CE (regolamento POPs), ora da leggersi allegato IV del regolamento 2019/1021/UE. Per una conoscenza adeguata delle procedure da applicare ai fini della classificazione dei rifiuti è, pertanto, sempre necessaria un’attenta lettura della pertinente normativa comunitaria e nazionale

Le competenze dello stato

La produzione delle linee è coerente con quanto previsto dalla normativa sul punto Infatti, con l’art. 195 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), dedicato proprio alle competenze dello stesso in tema di rifiuti, viene chiarito che, ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta, spettano allo Stato, in generale funzioni di indirizzo e coordinamento sul tema della gestione dei rifiuti, ed in particolare la predisposizione di  linee  guida  per  l’individuazione  delle procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D, parta quarta del TUA.