Ho organizzato e moderato il Convegno organizzato da Confindustria Cisambiente, in collaborazione con Assocarta: un webinair sul nuovo regolamento end of waste per i rifiuti in carta e cartone, rilasciato recentemente dal Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE).
Il tema
L’occasione è stata quella per fare il punto della situazione sulla produzione della legislazione sussidiaria relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto portata avanti dal Dicastero dal 2013 in avanti, e spiegare nei confronti degli addetti lavori contenuto e ricadute operative del Regolamento End of waste.
L’intervento di Stefano Sassone
Introduzione
Nel 2016 una nota del MATTM (1° Luglio) e una sentenza del TAR veneto (la 1422/2016) avevano creato una situazione in cui le Regioni erano dotate del “potere” e del “dovere” di procedere ad analisi della sussistenza delle quattro condizioni previste dall’articolo 183-bis, Dlgs 152/2006), ovvero potevano autorizzare, in via ordinaria, le attività di recupero per l’end of waste.
Successivamente la sentenza 1229 del 28 Febbraio 2018 del Consiglio di Stato attribuiva solamente allo Stato il potere di disciplinare le condizioni per il rilascio /rinnovo autorizzazione per l’eow, ovvero di realizzare appositi Regolamenti al tal fine.
Di seguito, nel 2019, con il Decreto sulle crisi aziendali (31 Agosto) veniva statuito che, in mancanza di criteri specifici”, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero “sono rilasciate o rinnovate” nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 6 della Direttiva 98/2008/CE, ossia la Direttiva Quadro sui rifiuti, ma anche di criteri dettagliati, definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzativi.
Le conseguenze del «salvacrisi aziendali»
La normativa da applicare, in relazione a quanto sopra scritto, in mancanza di criteri specifici, ai fini delle autorizzazioni regionali per il recupero, si dovevano applicare i criteri e condizioni previsti dalla Direttiva n. 98 e le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
Il vulnus della normativa vigente
Tuttavia, tale normativa vigente non comprende i materiali innovativi e nuovi prodotti degli ultimi anni e non prevede la possibilità di riutilizzo degli scarti dei cicli produttivi.
Cosa comporta non avere regolamenti eow?
Creano limiti tecnici alle operazioni di recupero: pongono proprio come limite tecnico, la possibilità che il rilascio delle stesse sia, di fatto, solo quello relativo ai processi (obsoleti) ivi elencati e limitato (es.: produzione di biometano), ai soli rifiuti in essi contemplati (es.: rifiuti da spazzamento stradale), ai soli prodotti ottenuti.
Genera incertezze nelle competenti autorità regionali: in merito alle autorizzazioni vigenti per attività di recupero in corso di svolgimento, qualora non conformi alle disposizioni introdotte da questa norma, precisando che si tratta di interpretazioni che sono state espresse, che lasciano, comunque, il settore nell’incertezza.
Aumenta il volume dei rifiuti inviati a smaltimento: infatti, nell’incertezza, gli operatori non procedono con il loro recupero), determinando implicitamente un maggiore ricorso alle materie prime vergini, ad un mancata circolarità del sistema economico dei rifiuti/trattamento/recupero.
Aumenta il volume dei rifiuti inviati al recupero all’Estero: infatti, nell’incertezza, gli operatori devono trovare uno sbocco ai rifiuti da recuperare, laddove nel passato ciò era possibile. Situazione complicata dal c.d. «China ban».
Gli interventi
Saluti e introduzione al tema
- Alessandro Della Valle, Vicepresidente, Confindustria Cisambiente
- Lucia Leonessi, Direttore Generale, Confindustria Cisambiente
- Stefano Sassone, Direttore Area Tecnica, Confindustria Cisambiente
Interventi
- Massimo Medugno, Direttore, Assocarta
- Massimo Ramunni, Vice Direttore, Assocarta
Sessione domande & risposte
Conclusioni
Cesare Bagnari, Presidente Area Tematica End of Waste, Confindustria Cisambiente.