Con una sentenza del consiglio di Stato viene esclusa la competenze del MITE a riguardo del suo silenzio-assenso riguardante una istanza di diffida rivolta da due cittadini per ottenere l’avvio dell’attività di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica ambientale e rimozione di rifiuti di un sito inquinato che si trova in Sardegna.
Il Tema
Due cittadini per ottenere l’avvio dell’attività di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica ambientale e rimozione di rifiuti di un sito inquinato che si trova in Sardegna si sono rivolti al Ministero dell’Ambiente, ora denominato Ministero della Transizione Ecologica
La sentenza n. 1643 del 21 Febbraio 2021
In realtà, il Consiglio di Stato ha chiarito, con una sentenza del Febbraio scorso, che la competenza, sulla base delle prescrizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), spetta a Regione e Comune, in merito all’avvio della procedura amministrativa di procedimento di bonifica di un sito inquinato, per cui risulta non lecito un eventuale coinvolgimento del MITE.
I riferimenti normativi
Nel dettaglio, all’interno del Titolo V, Parte IV del TUA, agli artt. 242 e 250 viene chiarito proprio che spetta ai suddetti Enti, dove insiste la matrice ambientale oggetto delle attività di bonifica, la competenza per l’avvio del procedimento amministrativo.
In particolare, in base all’art. 242 viene chiarito, tra le altre cose, che spetta alle Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approvare il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Inoltre, con l’art. 250 (recante “bonifica da parte dell’amministrazione”), si specifica che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica, chiarendo altresì che, al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
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