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Legge di bilancio: nuovi incentivi per i prodotti riciclati o imballaggi compostabili

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Interessante novità per le imprese  che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili: mediante la Legge di Bilancio 2019 viene previsto un incentivo, consistente in un credito di imposta per gli acquirenti. Sebbene di importo “limitato”, rappresenta un interessante segnale verso lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati.

Credito di imposta: i beneficiari

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato introdotto dal Legislatore un importante novità per coloro i quali acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili.

Viene infatti contemplato un incentivo a loro favore, consistente in un credito di imposta.

Il Legislatore ha mirato, in particolare, a favorire il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, per incrementare il loro recupero di materia in alternativa all’avvio al recupero energetico, e ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Beneficiare sono tutte le imprese che:

  • acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Credito di imposta: consistenza e durata

A tali beneficiari viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per le tipologie di acquisto sopra descritto.

Il limite dell’incentivo.

Tale credito presenta un limite massimo, consistente in un importo massimo annuale pari a 20.000€ per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive[1].

Infine, si fa presente che il credito d’imposta può essere utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non viene soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73.

La fruizione dell’incentivo

Per godere del credito, l’apposito modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, altrimenti l’operazione non potrà andare a buon fine.

Infine, entro novanta giorni, un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi oggetto del credito d’imposta.

[1] Rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del c.d. TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).